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venerdì 8 marzo 2013

Le Polizze dormienti per le quali è possibile chiedere il rimborso


L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ex ISVAP) in data 19/02/2013 ha emanato una comunicazione (Prot. n. 09-13-002299) avente ad oggetto i rimborsi delle polizze dormienti affluite al cosiddetto Fondo “Rapporti Dormienti”
La comunicazione è stata inviata:
  • alle imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in Italia
  • alle rappresentanze per l’Italia delle imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.
  • alle imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E.
e per conoscenza a:
  • al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica
  • all’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
Secondo quanto riportato in tale documento il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Consap SpA1, ha dato avvio ad una procedura per il rimborso delle somme relative alle “polizze dormienti” affluite al Fondo “Rapporti dormienti”.
La  gestione delle domande di rimborso è affidato alla Consap.

Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti internet le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso.
Le domande di rimborso possono essere presentate dai consumatori dal 13 febbraio 2013 sino al 15 aprile 2013 per quelle polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:
  1.  evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’impresa di assicurazione per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.
Per ottenere il rimborso delle somme è richiesta anche l’attestazione del rifiuto ad erogare l’importo rilasciata dall’impresa di assicurazione. L'attestazione del rifiuto deve essere conforme al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap SpA.
Inoltre in considerazione della limitata finestra temporale fissata per poter richiedere i rimborsi, viene chiesto alle imprese di assicurazione di fornire la massima collaborazione:
-nell’informare tempestivamente della possibilità del rimborso i consumatori che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al “Fondo“Rapporti dormienti” 
-nel provvedere, su richiesta dei consumatori, a rilasciare in tempi rapidi le necessarie attestazioni

La domanda di rimborso va tassativamente presentata a partire dal 13 febbraio 2013 e non oltre il 15 aprile 2013. 
La richiesta può essere presentata in uno dei seguenti modi: 
  1. raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma (ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta sull’avviso stesso dall’ufficio postale  ricevente); 
  2. plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8,00 alle ore 17,30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap); 
  3. Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata). 
In base all'articolo 4 la domanda di rimborso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
  1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro). A tale fine sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni; 
  2. copia del codice fiscale; 
  3. copia della polizza vita; 
  4. originale dell’attestazione rilasciata dagli intermediari di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap in cui l’intermediario dichiari di: 
  •    a) aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che: 
      - l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006; 
      - la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008; 
  •    b) aver trasferito il capitale assicurato al Fondo “rapporti dormienti” (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO); 
  •    c) aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro. 
I documenti richiesti in originale (per esempio l’attestazione dell’intermediario) non potranno essere inviati a mezzo pec, bensì solo a mezzo raccomandata a.r. o plico a mano.
Si sottolinea che l’attestazione deve necessariamente contenere il numero identificativo della polizza indicato nella comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 4, comma 1, del citato D.P.R..

Se la domanda è presentata da persona diversa dall’avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente:
  1.  nel caso di richiesta avanzata dall’erede del beneficiario indicato in polizza dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario stesso e i nominativi degli eredi
  2. nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto interdetto dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione del giudice tutelare all’incasso
  3.  nel caso di richiesta avanzata dal delegato o dal mandatario - con o senza rappresentanza del mandante - dovranno essere prodotti in originale: 
  • a) la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d’identità del delegante o del mandante
  • b) delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, D.P.R. 445/2000) o, in alternativa, procura notarile all’incasso 
Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia; con riferimento a nascituri e concepiti l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale (genitore o tutore).

Si raccomanda di inviare una domanda per ogni singola polizza della quale si chiede il rimborso. 
Ogni raccomandata/plico a mano deve contenere, oltre la domanda, la documentazione indicata  nell'articolo 4. 
Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 – D.M. 28/05/2010 art. 7 – Gestione Polizze Dormienti".

In base all'articolo 5 le domande di rimborso, corredate della documentazione elencata nell'articolo 4, pervenute alla Consap sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
Se la documentazione prodotta dall’istante non consente di definire, con accoglimento o rifiuto, la domanda di rimborso la Consap chiede le opportune integrazioni all’istante entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. L’istante deve, entro i successivi 60 giorni, far pervenire alla Consap la documentazione richiesta. 
In caso di persistente carenza della documentazione la Consap chiede la documentazione integrativa entro i 30 giorni successivi al pervenimento di quella già trasmessa. 
L’istante dovrà, entro i successivi 30 giorni, far pervenire alla Consap la documentazione richiesta. 

L’istruttoria si conclude in ogni caso entro il centottantesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso e cioè entro il 14 ottobre 2013. 
Le istanze che a tale data non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta non potranno che essere respinte. 

La Consap chiusa la pratica comunica l’esito dell’istruttoria che può essere:
- l’accoglimento dell’istanza; 
- la reiezione motivata dell’istanza. 

Se l'istanza viene accolta la Consap, entro i 15 giorni successivi dalla conclusione dell'istruttoria, determina l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiede al Ministero l’accredito della relativa somma. Ricevuta la somma la Consap provvede a disporre i rimborsi ai singoli aventi diritto entro i 30 giorni successivi.

L'articolo 6 stabilisce che in caso di insufficienza dell’importo stanziato, riportato al primo comma dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010, per erogare interamente i rimborsi gli stessi verranno corrisposti in misura proporzionalmente ridotta. 
Formeranno oggetto dei rimborsi esclusivamente le somme (per intero o proporzionalmente ridotte nell’evenienza di cui sopra) devolute al Fondo “Rapporti dormienti” senza oneri accessori e senza il riconoscimento di interessi. 

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti: 
- Indirizzo: Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 ROMA 
- Numero di telefono: 06 / 85796444 
- E-Mail certificata: consap@pec.consap.it 
- E-Mail non certificata: polizzedormienti@consap.it (da non utilizzare per l’invio delle istanze) 
- Fax: 06/85796446 
Il Responsabile del procedimento e  del Dipartimento Fondi di Solidarietà della Consap è l’avvocato Giulio Ascioti. 


Daniele Bussola
(daniele.bussola@tin.it)




 

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