Piccolo
vademecum delle novita' per il prossimo anno decise dal Governo Letta e dai Governi precedenti.
Torna l'adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 € lordi al mese (3 volte il minimo), ma in forma limitata e comunque non oltre i
2.972 € lordi.
Ma torna anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette
pensioni d'oro che solo lo scorso giugno la Corte Costituzionale aveva
cancellato, e questa volta sarà del 6-12% sugli importi superiori a
6.936 € lordi al mese (cioè € 90.168 annui).
RIVALUTAZIONI, SCATTI FINO A
SEI VOLTE IL MINIMO
La legge di Stabilità 2014, come modificata dal
maxiemendamento del governo, dispone per il triennio 2014-2016 di una
perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il
minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L'adeguamento al costo
della vita sarà quindi del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo
(1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte il minimo
(1.486,29--1.981,72 euro) la rivalutazione sarà del 90% «con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sempre sull'intero importo,
l'aumento sarà del 75% per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo
(1.981,72--2.477,15 euro lordi) e del 50% su quelle fra 5 e 6 volte il minimo
(2.477,15--2.972,58 euro lordi) mentre sulla parte eccedente 6 volte non ci
sarà alcun aumento. FINO ALL'1 PER CENTO DAI FONDI SPECIALI Il decreto Salva
Italia del governo Monti rafforzò il contributo di solidarietà già introdotto
dall'esecutivo Berlusconi, stabilendo, dal 2012, un prelievo del 5% sugli
importi di pensione compresi fra 90mila e 150 mila euro lordi, che saliva al
10% sulla fascia 150-200mila e al 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro
lordi. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta lo
scorso giugno, perché discriminatorio in quanto applicato a una sola categoria
di contribuenti, i pensionati, e non anche ad altri cittadini con lo stesso
reddito. È ancora in vigore, invece, il contributo di solidarietà fissato da
Monti per i pensionati dei fondi speciali: Trasporti, Elettrici, Telefonici,
Volo, ex Inpdai. Il prelievo oscilla tra lo 0,3% e l'1% della pensione in base
agli anni di contribuzione versati prima del 1996. Sono escluse dal contributo
le pensioni fino a 5 volte il minimo.
IL CONTRIBUTO FINO AL 18% SULLE PENSIONI
D'ORO
Il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro viene
riproposto nel maxiemendamento del governo per finanziare un sussidio a favore
dei più poveri, motivazione che dovrebbe consentire, secondo il governo, di
superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità. Il contributo è fissato
nel 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo
(90.168--128.811 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30
volte il minimo (128.811--193.217 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre
30 volte. In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà
sono, secondo i dati Inps, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro
lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20
volte il minimo) e appena 1.344 superano i 14.863 euro lordi al mese (30 volte
il minimo). REQUISITI PER ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Rammentiamo gli
effetti della legge Fornero. Per i soggetti che avevano contributi prima del 1°
gennaio (cioe' che possono andare in pensione col sistema retributivo o misto)
e si vorra' andare in pensione, nel 2014, fermo restando il requisito di avere
un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi
versati o accreditati a qualsiasi titolo, bisognera' avere i seguenti requisiti
anagrafici: - Lavoratrici dipendenti settore privato: si passa da 62 anni e 3
mesi a 63 anni e 9 mesi - Lavoratrici autonome e gestione separata: si passa da
63 anni e 9 mesi a 64 anni e 9 mesi - Lavoratori dipendenti e lavoratrici
dipendenti settore pubblico: si passa da 66 anni a 66 anni e 3 mesi - Lavoratori
autonomi e gestione separata: restano i 66 anni e 3 mesi Dal 1° gennaio 2012, i
soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996 (che possono pensionarsi col sistema contributivo), valgono le stesse
regole se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale oppure al compimento dei 70 e 3 mesi anni di età e con 5
anni di contribuzione "effettiva" - con esclusione della
contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere
dall'importo della pensione.
PENSIONE ANTICIPATA
I soggetti con anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto), possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata nel 2014 se in possesso delle
seguenti anzianità contributiva di 42 anni a 6 mesi per gli uomini (era 42 anni
e 5 mesi) e 41 anni a 6 mesi per gli uomini (era 41 anni e 5 mesi) Per i
soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si
applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità
contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto
all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali
per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La predetta riduzione
si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il
sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva
pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di
pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al
31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione
si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1995. Tale riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale
anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i
periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni
ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere
considerata utile solo se connessa dall'origine con una effettiva attività
lavorativa. I soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(sistema contributivo), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
nel 2014 al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e
accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che
l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo
soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Ai fini
del computo dei 20 anni di contribuzione " effettiva" è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto),
con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Fonte: RischioCalcolato
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