A
seguito di un lungo dibattito, il D.L. del 24 Aprile
2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 89 del 23
Giugno 2014. Con il menzionato documento normativo, il Governo Italiano è
intervenuto nuovamente sul livello d’imposizione dei redditi di natura finanziaria, aumentando l’aliquota della relativa tassazione dal 20 al 26%, a partire dal 1° Luglio 2014.
Il
Decreto Legge replica l’impianto e gli aspetti essenziali della riforma
del regime d’imposizione sulle rendite finanziarie realizzata
nell’agosto del 2011 con il D.L. n. 138, che aveva unificato al
20% le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari.
Viene innnanzi tutto mantenuto, infatti, il tasso d’imposizione ridotto del 12,5% per i titoli obbligazionari pubblici ed equiparabili,
con l’unica novità che nel novero dei titoli meritevoli di una
tassazione ‘agevolata’ sono inclusi anche i titoli emessi dagli enti
territoriali di Stati white list, in modo da evitare procedure di
infrazione per discriminazione rispetto ai titoli emessi da enti
territoriali Italiani da parte della Commissione Europea.
Con
la Circolare del 19/E del 27 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha
confermato poi che per i contratti assicurativi vengono replicate anche
le modalità applicative del regime transitorio, ossia l’applicazione di una aliquota differenziata a seconda del momento in cui i redditi da tassare sono maturati, e precisamente:
- l’aliquota del 26% sui redditi di capitale maturati e percepiti a partire dal 1° luglio 2014;
- l’aliquota del 20% sui redditi maturati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e
- l’aliquota del 12,5% sui redditi maturati anteriormente al 31 dicembre 2011.
Anche
le plusvalenze maturate dai contratti assicurativi subiscono il
maggiorato prelievo fiscale dato che i capitali corrisposti in
dipendenza di contratti d’assicurazione sulla vita costituiscono reddito
da capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare
percepito e quello dei premi versati.
Il
momento impositivo dei contratti assicurativi è però sempre ‘rimandato’
al momento della eventuale liquidazione anticipata del contratto,
venendo invece meno nel caso in cui il contratto arrivi a scadenza con
il decesso della persona assicurata.
Vale
la pena di ricordare infatti che le prestazioni assicurative versate al/ai beneficiario/i designati di un contratto d’assicurazione sulla vita
non sono sottoposte all’imposta sostitutiva in quanto esenti dal pagamento IRPEF, vantaggio che va ad affiancarsi a quello dell’assenza d’applicazione delle imposte di successione, dato che i capitali liquidati non concorrono a formare l’asse ereditario.
Con
l’esplicito richiamo ai decreti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 13.12.2011, vengono infine richiamate anche tutte quelle
disposizioni dettate in attuazione della riforma del 2011, come
l’attualità del metodo “forfettario di tipo patrimoniale”, per
l’individuazione della quota di proventi riferibili ai titoli pubblici
ed equivalenti e la conseguente modalità di abbattimento della base
imponibile.
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