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giovedì 4 luglio 2013

Gli appestati (dal 2014) del denaro contante



La Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 inquadrabile nella cd. Normativa “antiriciclaggio”.


L’antiriciclaggio (Premessa)
La normativa antiriciclaggio nasce nel 1991 con la Legge 197 per contrastare le organizzazioni di stampo malavitoso/mafioso. Da allora innumerevoli sono stati i provvedimenti di legge e di prassi emanati, anche perché anche il legislatore comunitario ha finora emanato ben tre direttive (alle quali l’Italia si è “adeguata”) e una quarta è tuttora in gestazione.
Ciò che ha contraddistinto il legislatore italiano, rispetto a quello comunitario, è stato l’aver dato valenza fiscale alle norme antiriciclaggio (diversamente dalla direttiva, tanto è vero che si parla di eccesso di legge) nonchè aver inaugurato la stagione di lotta al contante, sia con la previsione di un tetto all’utilizzo dello stesso negli scambi nell’ipotesi in cui uno dei contraenti non sia una banca (o altro intermediario abilitato) che con l’attribuire sempre più una connotazione di losco a coloro che utilizzano principalmente il denaro contante (o non hanno dimestichezza o non prediligono la moneta di plastica o gli altri strumenti bancari).
Dai precedenti post
Nota metodologica
La limitazione all’uso del contante nacque per contrastare il riciclaggio di denaro sporco con la Legge 197 del 1991 (a quel tempo fino a 20 milioni di lire). L’Unione Europea ha emanato varie direttive da allora ed oggi, in recepimento della III direttiva UE (2005/60/CE) sul riciclaggio, la relativa normativa in Italia è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 il quale stabilisce che pagamenti da una certa cifra in su (la cosiddetta “soglia”, 1.000 euro dal 6.12.2011) devono essere effettuati in modo “tracciabile”, ovvero ricostruibile attraverso istituti bancari, parabancari (carte di credito) o di Poste Italiane S.p.A. .
Sennonchè… con un autentico blitz parlamentare del ministro Vincenzo Visco, di soppiatto, all’Articolo 36 riguardante gli obblighi di registrazione degli “agenti antiriciclaggio” (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, mediatori,commercianti ed artigiani in oro ed altri) è stato inserito, piccolo piccolo, un ultimo commino: “6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.” Ciò in eccesso rispetto alla Direttiva UE, che non contempla tale possibilità e che non trova analogie con le normative antiriciclaggio degli altri paesi dell’Unione Europea.
Il risultato è che, oggi, si vuole utilizzare una norma antiriciclaggio a fini fiscali: del resto il basso livello di 1.000 euro non si presterebbe a contrastare nulla se non l’evasione di piccolo cabotaggio. Ed i problemi sono certamente altrove, a cominciare dal Parlamento (link + link).
In realtà, nata per contrastare il riciclaggio di denaro sporco, la normativa antiriciclaggio è utilizzata per l’accertamento dei redditi (con presunzioni non troppo da stato di diritto) ed anche utilizzata per combattere l’utilizzo -anche legittimo- di denaro contate; il che non va certamente a svantaggio delle banche ma non sta essendo in grado di limitare l’operatività delle organizzazioni criminali, che da anni muovono cifre folli addirittura nei circuiti bancari regolari. E ciò accade dopo 20 anni di vademecum e “decaloghi”. Si può parlare di successo?
La novità (Provvedimento Banca d’Italia del 3.4.2013)
La Banca d’Italia detta istruzioni di comportamento a banche (ed altri 15 destinatari, vedi pag. 5 del Provvedimento) ammonendole che la mancata osservanza è passibile di sanzioni.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 (pag. 35 del Provvedimento).
Tossicità legale delle banconote da 200 e 500 euro
Le banconote da 200 e 500 euro entrano ufficialmente negli strumenti “a rischio” di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Costituisce, tra altri, “elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (pag. 9 del Provvedimento) … l’effettuazione dell’operazione in contanti, quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all’utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).” (punto 7 di pag. 12 del Provvedimento).
L’utilizzo di contante con banconote da 200 o 500 euro è sotto “osservazione” da parte degli intermediari finanziari (banche ed altri), in quanto costituisce, da solo, elemento di rilievo per la definizione del rischio (di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo).
Istituito un nuovo tetto per effettuare l’ adeguata verifica “rafforzata” alla clientela al cospetto di operazioni bancarie con contante superiore a 2.500 euro
Con dubbi di legittimità attiva, la Banca d’Italia ha istituito un nuovo tetto (il 4° relativo al contante): nel capitolo relativo agli “obblighi rafforzati”[1], specificamente nella “Sezione V. Operatività con banconote di grosso taglio” (pag. 27 del Provvedimento) e 
in considerazione del fatto che:
- “l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
- … il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali,”
dispone che
“… in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro -indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli- i destinatari (le banche, n.d.r.) devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.”
Ovvero, le operazioni bancarie oltre 2.500 (da 2.500,01 in sù[2]) fatta con una banca (di deposito, prelievo, pagamento o qualsiasi altra operazione) obbligano la banca ad indagare attivando le procedure di “adeguata verifica”.
Il rischio è che l’utilizzazione delle banconote di “grosso” calibro nonché operazioni per contanti con la banca mettano in difficoltà gli operatori (delle banche ma anche dei cittadini) per i dubbi applicativi ma anche che possano, come in passato, essere utilizzate come strumento di pressione per psicologicamente limitare la propria libertà patrimoniale.
La preoccupazione non è affatto infondata in quanto sono stati rilevati numerosissimi casi di pressione a non prelevare, assumendo a giustificazione un divieto a farlo e dei conseguenti obblighi a segnalare l’operazione alla Guardia di finanza. Tanto è vero che su questo blog, nel post “Denaro contante sempre più regolamentato” si affermava:
Alcuni recenti chiarimenti: prelievi e versamenti in banca senza tetto
A seguito di comportamenti di alcuni istituti di credito o singoli bancari che interpretavano la norma sulla soglia come una limitazione ai versamenti e prelievi allo sportello[3], da conti correnti o libretti di risparmio, è intervenuto il Ministero dell’economia e delle finanze con Circolare prot 989136 del 4.11.2011. Nella suddetta circolare il Ministero ribadisce che “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante (ultra soglia, n.d.r.) richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione” della soglia di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Ovvero: le banche non possono considerare automaticamente violata la limitazione del contante (un prelevamento / versamento di 1.100 ma anche di 5.000 euro ma anche di 10.000 euro, e così via). Ed in effetti, le norme contro il riciclaggio non hanno mai previsto, sin dalla prima versione contenuta nella Legge 197 del 1991, un divieto di operare su conti per qualsiasi cifra. L’unica prescrizione era/è quella di limitare i trasferimenti di denaro tra privati o tra privati e imprese od amministrazioni non bancarie entro la soglia.
Il Ministero continua nell’affermare che la denuncia del cliente al Ministero dell’economia di cui all’Art. 51 del D.Lgs 231/2007debba essere effettuata dagli operatori bancari “solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa” della soglia, come ad esempio la richiesta di contante da parte di quel cliente che presenti fatture commerciali ultra soglia che intende saldare.
Tale disposizione non può essere condivisa in quanto la norma non dà alcuna facoltà di presunzione e la violazione non può che essere accertata e contestata solo dopo un eventuale accadimento di un trasferimento di contanti ultra soglia.
Purtroppo tale interpretazione giustificherebbe da un punto di vista psicologico, in questo apparente clima da “mors tua vita mea” piuttosto che reale condizione dei 4 capponi di Renzo quando si reca da Azzeccagarbugli, anche i comportamenti “cautelativi” di bancari apprensivi che effettuano numerose segnalazioni di clienti.
Tutto ciò ha indotto anche l’Associazione Bancaria Italiana ad affermare, con lettera circolare 11.1.2012 prot. ULG/000046, che “in altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente”. Ciò in quanto, come evidenziato, non concretizzano automaticamente una violazione. E purtuttavia devesi rilevare che nonostante la chiara interpretazione fornita dall’anzidetta circolare, le banche continuino in alcuni casi a mantenere un comportamento non conforme al documento di prassi, essendo frequente che il cliente sia tenuto a fornire una serie innumerevole di chiarimenti per completare l’operazione di prelevamento oltre la soglia di 1.000 euro.
Per concludere: sono liberi i versamenti o prelevamenti agli sportelli di banche e poste; vanno limitati a 999,99 euro i trasferimenti di denaro tra privati e tra privati e società o amministrazioni non bancarie.
Di fatto il limite ai prelevamenti è semplicemente l’entità delle somme sul conto, mentre per i versamenti nessuna barriera ovviamente vige.
Operazioni e rapporto bancario bloccato e liquidazione forzata
Le “istruzioni” (Sezione IX, pag. 20 del Provvedimento) prescrivono che nel caso in cui le banche (e gli altri destinatari del Provvedimento) non siano in grado, nonostante richiesta, di procedere alla “adeguata verifica”,
ovvero di
  • identificare il cliente e dell’esecutore (Sezione III, pag. 15 del Provvedimento);
  • identificare il titolare effettivo (Sezione IV, pag. 16 del Provvedimento);
  • verificare i dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo (Sezione V, pag. 16 del Provvedimento);
  • acquisire le informazioni sullo scopo e natura prevista del rapporto e operazioni occasionali (Sezione VI, pag. 18 del Provvedimento)
a) “non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione”;
b) “pongono fine al rapporto (deposito, conto corrente ma anche gestione ed amministrazione titoli, ecc., ad esempio) o all’esecuzione dell’operazione” con riferimento ai rapporti continuativi in essere o per una operazione in corso di realizzazione. In tal caso liquidano quanto dagli stessi amministrato o detenuto (“fondi, strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza”) e sono semplicemente obbligati a bonificarlo ad altra banca indicata dal cliente, notiziata del caso valutando, altresì, se inviare una segnalazione per operazione sospetta.
La mancata “collaborazione” con la banca può comportare, quindi, la vendita forzosa dei propri investimenti e la restituzione in un altro conto di altra banca ovviamente individuata dal cliente.
Temibili effetti
Che le banche, aldilà delle doverose segnalazioni alle autorità (Ministero Economia e Finanze e Guardia di finanza) utilizzino questa norma a “fini propri” con pressioni sulla propria clientela.
Pur in assenza di alcuna legittimazione è purtroppo frequente, da parte delle banche, sconsigliare vivamente prelevamenti (mai per i versamenti! Come mai?) da 1.000 euro in su “pena la segnalazione antiriciclaggio”. A tal proposito il Ministero dell’Economia ha dovuto emanare la Circolare sopra riportata.
Ecco, ora che v’è una “legittimazione” (quella di cui al Provvedimento Banca d’Italia 3/4/2013) cosa succederà?

Riepilogo delle “soglie”
Relative all’uso del contante:
Relative all’obbligo di adeguata verifica da parte degli “agenti antiriciclaggio” (banche ed altri):
  • 15.000,00: operazioni anche occasionali di valore pari o superiore a 15.000 euro comportano l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di banche, altri intermediari finanziari nonché di altri soggetti esercenti attività finanziaria od economica (notai, avvocati, commercialisti, ecc.), ai sensi dell’ Art. 15 del D.Lgs. 231/2007;
  • 2.500,00: operazioni bancarie di importi superiori a 2.500,00 (ovvero da 2.500,01 euro) che contengano denaro contante in banconote da 200 e/o 500 euro trovano una speciale adeguata verifica anticiriclaggio, ai sensi del Provvedimento recante Banca d’Italia del 3.4.2013. 
Conclusione
Sempre di più le banche sono il diretto braccio (talvolta sgherri) nel monitoraggio che lo Stato pratica nella  vita del cittadino, anche oltre le (legittime ma deludenti) finalità della normativa antiriciclaggio.

Fonte: RischioCalcolato

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